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NEWS
16/05/2011
"Indicazioni per la valutazione del rischio da stress"
Come noto, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato, il 17 novembre scorso le "Indicazioni per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato; ribadendo l'obbligo della valutazione di tutti i rischi per tutti i lavoratori presenti (atipici e somministrati compresi).
La valutazione dei rischi va iniziata entro il 31/12/2010; questo va inteso nel senso che entro quella data l'azienda deve essere nella disponibilità dei dati necessari per procedere alla valutazione stessa.
Per quanto riguarda lo svolgimento concreto si propone di fare riferimento all'approccio intergrato secondo il modello Standard HSE contestualizzato alla luce del D.lgs 81/08 (ma anche altri modelli possono essere utilizzati) che prevede un'articolazione in due fasi:
- una valutazione preliminare "necessaria";
- una valutazione approfondita "eventuale" (da farsi nel caso che l'indagine preliminare evidenzi aree di particolare criticità) da effettuare a seguito dei risultati della precedente.
La valutazione preliminare "consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili" per i quali si indicano tre diverse famiglie:
- a) Indici aziendali: indici infortunistici, assenze per malattia, turn over, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate dei lavoratori;
- b) Fattori di contesto lavorativo: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti;
- c) Fattori di contenuto lavorativo: ruolo nell' ambito dell' organizzazione, autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali al lavoro, evoluzione e sviluppo di carriera, comunicazione.
Da sottolineare quindi che il coinvolgimento dei dipendenti mediante la somministrazione di questionari è obbligatorio solamente se il livello di stress evidenziato dall'indagine degli indici aziendali A, B, e C sia superiore al livello "BASSO":
Per le aziende con meno di dieci dipendenti sarà possibile limitare (in caso di risultato del livello di stress "BASSO" l'indagine ai soli INDICI AZIENDALI.
A seguito dell'indagine andrà aggiornato il DVR che dovrà, anche per questo rischio, riportare:
a) criteri e metodi usati nella valutazione;
b) figure aziendali coinvolte;
c) descrizione dell'attivita` lavorativa con riguardo all'organizzazione del lavoro (orario di lavoro, organigramma, ecc.);
d) individuazione dei lavoratori esposti al rischio per gruppi omogenei/partizioni organizzative;
e) analisi e classificazione del rischio e risultati;
f) sorveglianza sanitaria, se prevista e protocollo sanitario;
g) interventi di prevenzione e azioni di miglioramento con indicazione di chi vi debba provvedere;
Nel caso di ditte con meno di dieci dipendenti il "fascicolo" relativo all'indagine andrà invece naturalmente ad integrare l'Autocertificazione.
In ogni caso vale sempre la regola aurea del "tarare" la valutazione sulla base della propria realtà aziendale, prendendo cioè in considerazione solamente gli indici che siano realmente significativi e trascurando quelli che, vuoi per la dimensione aziendale, vuoi per la tipologia di attività, appaiono del tutto senza senso.
Naturalmente bisognerà essere in grado di giustificare le proprie scelte.
Il CENTRO DI FORMAZIONE ASCOM è a disposizione per l'effettuazione della valutazione di cui sopra, per l'aggiornamento del DVR (o la redazione del fascicolo da allegare all'autocertificazione)per la consulenza alle aziende e la formazione dei lavoratori.
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