NEWS ASCOM SERVIZI VITTORIO VENETO

Nuova Regolamentazione RIES - OGGETTO: Ricognizione nuove regole amministrative per gli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 7 TULPS
I possessori (proprietari) di apparecchi da gioco elettromeccanici senza vincita in denaro, BILIARDO CALCIO BALILLA FLIPPER JUKEBOX e similari… devono ottenere, entro il 28 febbraio 2022, l’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero “il nulla osta per la messa in esercizio” per poterli mantenere a disposizione dei clienti.
Come richiedere l'autorizzazione...
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato una circolare relativa all’attuazione della nuova disciplina regolamentare in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 7 del TULPS.
Tale nuova autorizzazione va richiesta, in via telematica, direttamente dal sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli accedendo tramite Spid, firma digitale CNS oppure carta d’identità elettronica CIE. In seguito occorre accreditarsi come “gestore” dell’attività dove è collocato l’apparecchio. La procedura prevede inoltre il caricamento della scheda tecnica dell’apparecchio comprese le modalità di gioco due foto dello stesso misure fisiche (dimensioni e peso). Al termine della procedura il sistema indicherà la somma da pagare per l’ottenimento dell’autorizzazione.
Chi sono gli interessati a tale adempimento...
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha definito la disciplina dei titoli autorizzatori, nonché dei parametri numerici e dei criteri di installazione degli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 7 del TULPS.
Con riferimento ai titoli autorizzatori: entro il 28 febbraio p.v. il gestore (inteso come proprietario):
- degli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003 dovrà richiedere telematicamente alla suindicata Agenzia il rilascio di un nulla osta per la messa in esercizio in sostituzione del precedente, nonché del dispositivo di identificazione elettronica;
- degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. c bis) e c ter) dovrà richiedere il rilascio del nulla osta per la messa in esercizio, nonché del dispositivo di identificazione elettronica;
Entro il 30 giugno 2022, il gestore degli apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS, comma 7, lett. a) e lett. c), verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti, dovrà richiedere il rilascio, in sostituzione del precedente, del nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.
Inoltre, dal 1° marzo 2022 la suindicata Agenzia ha chiarito che presso bar, ristoranti, stabilimenti balneari, sale scommesse, punti di gioco all’interno di esercizi con attività principale diversa e sale bingo, con riferimento agli apparecchi in oggetto, potranno essere installati esclusivamente:
• quelli del comma 7 lett. a);
• quelli del comma 7 lett. c) purchè (i) non attivabili a gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento ma esclusivamente finalizzate al gioco, ovvero (ii) non consentano il collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza;
• comma 7 lett. c bis) purché (i) non attivabili a gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco, ovvero (ii) non distribuiscano tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita;
• quelli del comma 7 lett. c ter).
E’ altresì previsto un numero massimo di apparecchi installabili a seconda della tipologia di esercizio e della relativa superfice sintetizzato, per maggiore comodità, in uno specchietto inserito nel corpo della presente circolare. replique Rolex