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!! Informiamo che il decreto legge n. 53 del 2019 in vigore dal 15 giugno 2019 ad integrazione dell'art. 109 del TULP stabilisce che
la comunicazione telematica alla Questura dei dati delle persone alloggiate da parte dei titolari di strutture ricettive deve essere effettuata con immediatezza, per la precisione entro le 6 ore, anzichè entro le ventiquattro ore dall'arrivo, in caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore.
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In materia di obblighi per i gestori di strutture ricettive ricordiamo inoltre
Con propria sentenza n. 23308 dell' 11 maggio u.s. la Corte di Cassazione Penale, Sezione Prima, ha confermato che - in tema di contravvenzioni previste dal T.U.L.P.S., la previsione dell'articolo 109 sanzionata penalmente dall'articolo 17 del medesimo Testo Unico e si applica indistintamente non solo ai proprietari o gestori di alberghi, ma anche a chi gestisce tutte le altre strutture ricettive, senza distinzioni di sorta, comprese quelle "non convenzionali" (riferendosi nello specifico con ciò ai bed&breakfast), non autorizzando la norma precettiva alcuna differenziazione basata sulle dimensioni strutturali e sul numero di camere dell'alloggio che offre ospitalità.
Il sopracitato articolo 109 obbliga tutti i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive a comunicare all'autorità locale di Polizia di Stato le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.
Tale comunicazione viene fatta ora telematicamente attraverso il portale alloggiatiweb breguet replica al quale ogni gestore in fase di avvio attività dell'esercizio ricettivo dovrà richiedere accreditamento e quindi abilitarsi al servizio.