NEWS ASCOM SERVIZI VITTORIO VENETO

ConfCommercio Ascom Vittorio Veneto informa le imprese interessate in merito alla reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale per gli alcolici. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Direttiva Prot. n. 131411/RU ha dato riscontro alle richieste di chiarimento sollevate dalla Federazione.
!! Gli esercizi che non ne sono in possesso possono regolarizzare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019 !!
Come noto, in sede di conversione in legge del c.d. DL “Crescita” è stato introdotto l’art. 13-bis che modifica l’articolo 29 del Testo Unico Accise – TUA (D. Lgs. n. 504 del 1995), reintroducendo l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini, i quali erano stati espressamente esclusi da tale obbligo ad opera della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 agosto 2017.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare, ha fornito i seguenti indirizzi applicativi della norma:
1. gli operatori che hanno avviato l’attività tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019, senza quindi aver presentato la denuncia fiscale per la vendita di alcolici, potranno consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019, presentando la denuncia di avvenuta attivazione di esercizio di vendita);
2. allo stesso modo, dovranno procedere anche gli operatori che avevano effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 senza completare il procedimento tributario di rilascio della licenza, a causa dell’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia;
3. nessun adempimento è richiesto per chi ha avviato l’attività in data precedente al 29 agosto 2017 e dunque è già in possesso della licenza fiscale;
4. per coloro che hanno avviato l’attività successivamente al 30 giugno 2019, la comunicazione preventiva presentata al SUAP vale quale denuncia fiscale. In sostanza per questi esercizi, non occorre presentare la denuncia all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.
In allegato modello di denuncia attivazione esercizio di vendita prodotti alcolici assoggettati ad accisa per il rilascio di licenza di esercizio - per gli esercizi avviati nel periodo in cui l'obbligo della denuncia di attivazione e della correlata licenza erano stati soppressi ( quindi tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019 )
Per qualsiasi informazione circa Re-Introduzione dell'obbligo della LICENZA FISCALE VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI è a vostra completa disposizione Roberta Turbian, tel 0438 555146 mail r.turbian@ascomvittoriov.it
....
pubblicato il 08 agosto 2019
L'art. 13-bis contenuto nelle principali misure in materia fiscale del Decreto Crescita D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 RE-INTRODUCE l'obbligo da parte di tutte le imprese che vendono e/o somministrano alcolici di richiedere apposita licenza all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Tale adempimento prevede che chiunque svolga un’attività commerciale nel settore degli “spiriti” (mescita, vendita al dettaglio, commercio all’ingrosso , depositi a scopo di vendita) e di altri prodotti come liquori, vino, birra, profumeria, alcool puro, alcool denaturato ed altro deve chiedere all’Agenzia delle Dogane il rilascio di una licenza fiscale di esercizio dedicata.
Le imprese interessate sono chiaramente : Bar Ristoranti Pizzerie Alberghi Rifugi Alpini Negozi di Alimentari Profumerie ...ecc...
Pertanto, a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della Legge, tutte le aziende che sono subentrate in attività commerciali e/o pubblici esercizi nel settore sopraindicato oppure hanno avviato una nuova gestione delle stesse, nel periodo successivo alla data del 14/08/2017 (data della soppressione di tale obbligo) e fino ad oggi, essendo sprovviste di tale licenza dovranno attivarsi nel provvedere a richiederla (anche se non è ancora stato definito entro quali tempi).
La richiesta di Licenza per vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici và presentata telematicamente per mezzo del portale SUAP territorialmente competente con assolvimento dell'imposta di bollo € 16,00 da corrispondere tramite modello F23 codice tributo 456T ufficio ente T5N. Gli uffici di ConfCommercio Ascom Vittorio Veneto sono a vostra disposizione per assistervi in ogni fase della pratica.
Si ricorda che il mancato possesso della predetta licenza fiscale in sede di controllo, a norma dell'art. 50 commi 1 e 3 del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. n. 504/1995) può condurre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.